Abbiamo deciso di pubblicare integralmente la lettera di Angelo Ravera, presidente del Consorzio Servizio Rifiuti, sulla questione dei costi maggiorati della Tari. La lettera è la risposta ai quesiti posti dal gruppo consiliare Dem al sindaco e all’assessore al Bilancio, e non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi.
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla situazione delle delibere TARI 2020 e 2021 del Comune di Novi Ligure.
In riferimento alla richiesta di chiarimenti trasmessa lo scorso 22 novembre, si rappresenta che questo Consorzio ha esaminato gli atti relativi all’anno 2021 rilevando consistenti discrepanze.
Il PEF da noi validato (nel quale, si ricorda, erano presenti anche i dati comunali che l’Ente aveva pertanto trasmesso al soggetto competente, prendendo parte al procedimento istruttorio del documento) presenta un valore massimo complessivo di 5.594.468 €, contro un PEF di cui alla delibera consiliare del Comune di Novi Ligure n. 52 del 30 giugno 2021 pari, al netto di riduzioni e agevolazioni, a 6.187.177,07 €.
Al fine di un confronto omogeno il soggetto incaricato da questo Ente per la validazione ha ritenuto opportuno evidenziare come:
“Il Comune, nei suoi prospetti, valorizzi agevolazioni e sgravi per 147.000 €, che costituiscono elementi ulteriori rispetto al PEF di cui al Metodo Tariffario ARERA (MTR);
Parrebbe, nei successivi prospetti, aumentare il valore delle tariffe per ulteriori 548.173 € per “riduzioni tariffarie non ricomprese nel PEF”;
Alla luce di tali due effetti, il confronto da effettuarsi è fra i 5.594.468 € del PEF MTR validato rispetto a 6.882.350,07 €, o in alternativa fra 5.447.468 € (il valore del PEF MTR validato che sarebbe dovuto essere la “base” di calcolo detratto delle agevolazioni determinate dal Comune in 147.000 €) e 6.735.350,07, cioè il PEF del Comune al lordo delle detrazioni ulteriori “aggiunte” al PEF medesimo. Ovviamente i due differenziali sono esattamente identici e pari a 1.287.882,07 €, cioè al 23,02% del PEF validato.”
Su quali siano le ragioni di tali differenze, primo quesito posto, non è dato sapere.
Riteniamo che la domanda vada posta al Comune. Peraltro il prospetto utilizzato dal Comune risulta difforme anche a quanto previsto dal DPR 158/1999 disciplinante il c.d. “metodo normalizzato” di cui il metodo tariffario ARERA costituisce specifica implementazione.
Le differenze esposte rendono l’impianto tariffario del Comune non coerente con la normativa di settore, in quanto discende da un Piano Economico Finanziario difforme, sia nella forma che nel contenuto numerico, rispetto a quello da noi validato.
Com’è noto, l’approvazione delle tariffe TARI, siano esse di natura tributaria o corrispettiva, presuppone la validazione del piano economico finanziario (PEF) da parte dell’ente territorialmente competente, che resta individuato in questo Consorzio fino all’attivazione della nuova Conferenza d’Ambito regionale.
Il PEF 2021 doveva necessariamente essere redatto in base alle regole del metodo tariffario rifiuti approvate da ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con la delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, MTR-1.
Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani si sviluppa in questo modo:
1) Il gestore del servizio (Gestione Ambiente nel nostro caso) ha il compito di predisporre il PEF secondo quanto previsto dal MTR e di presentarlo all’Ente territorialmente competente – ETC – (questo Consorzio). In questa fase si attiva un confronto con il Comune, per caricare i suoi costi.
2) L’ETC ha il compito di consolidare i PEF “grezzi” di ciascun gestore, di creare un PEF finale e di validarlo, verificando completezza, coerenza e congruità dei contenuti. L’ETC, inoltre, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio.
3) L’ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti; in caso di esito positivo procede con l’approvazione finale del PEF.
4) Il Comune, sulla base del PEF validato, che costituisce il limite massimo dei prezzi del servizio fino all’approvazione da parte di Arera, è soggetto competente all’approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva.
Risulta evidente che il Comune non deve approvare alcun Piano Economico Finanziario, ma deve attenersi a quello validato per la successiva approvazione delle tariffe TARI.
Con separata nota quanto sopra espresso sarà rappresentato al Comune di Novi Ligure. I dati 2020 saranno oggetto di un futuro approfondimento.
Cordiali saluti
Il PRESIDENTE F.to Angelo Ravera
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